Con piacere ospitiamo lo studio di Giovanni Esposito dal titolo:
I Parlamenti Nazionali nel sistema decisionale europeo predisposto dal Trattato di Lisbona
Un evidente tensione tra principio democratico e globalizzazione economica
L’articolo in questione nasce da una sempre maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica nei confronti dell’operato dell’UE. Numerosi movimenti di protesta nel sud dell’Europa, e i più recenti risultati elettorali che in più stati membri hanno riscontrato una crescita esponenziale di forze politiche anti-europeiste, sottolineano come l’UE non sia un attore democratico e come la sua attività regolatoria sia non solo invasiva della sovranità nazionale, ma soprattutto distante dalla società che intende regolare. Appare legittimo domandarsi allora se il vuoto democratico sia un semplice momento di crisi legato alle criticità correnti della struttura economica o se piuttosto sia connaturato alla funzione regolatoria stessa che l’UE intende perseguire.
Quest’articolo trae forma dai contenuti di una ricerca che si è interessata all’analisi degli strumenti procedurali che il Trattato di Lisbona, in forza dal 2009, ha predisposto per il controllo sull’applicazione del principio si sussidiarietà. Gli strumenti in questione mirano, infatti, a contribuire al riempimento del vuoto democratico attraverso un maggior grado di parlamentarizzazione del processo decisionale UE consistente in un maggior grado di partecipazione dei Parlamenti Nazionali (PN). Le domande da cui siamo la ricerca parte sone:
- Quale è il grado di parlamentarizzazione del processo decisionale UE?
- Quali vincoli esistono alla parlamentarizzazione del processo decisionale?
- Se esistono questi vincoli perché esistono?
La ricerca si è, dunque, articolata in tre fasi analitiche e una conclusiva:
- Descrizione e analisi del contenuto degli strumenti procedurali;
- Evidenza empirica dell’impatto delle procedure sul processo decisionale UE;
- Interpretazione “qualitativa” del fenomeno in analisi;
- Conclusioni: spunti riflessivi e piste di ricerca.
Ripercorriamola cominciando, allora, dalla descrizione dei nuovi strumenti procedurali (la procedura è definita di Allerta Precoce). Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Commissione (che è il prevalente titolare del diritto di iniziativa legislativa) deve inviare tutti i progetti di atti legislativi dell’Unione ai PN degli stati membri. Questi ultimi dispongono di 8 settimane per analizzare questi progetti e in caso di violazione del principio di sussidiarietà inviare pareri motivati. E’ inoltre definito un sistema di voto che assegna a ogni PN 2 voti: 1 per camera nei sistemi parlamentari bicamerali e 2 alla camera dei sistemi monocamerali. A seconda del numero di PN che invia rilievi di non conformità al principio di sussidiarietà della proposta legislativa in questione si aprono due strade alla procedura di Allerta Precoce:
- Cartellino Giallo – quorum di 1/3 dei voti attribuiti ai PN (1/4 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia). Il progetto deve essere riesaminato dalla Commissione. Al termine del riesame decide se modificarlo, ritirarlo o mantenerlo. In quest’ultima ipotesi deve motivare la propria decisione;
- Cartellino Arancione – maggioranza semplice dei voti attribuiti ai PN. Esistono gli stessi obblighi per la Commissione, ma a fronte della sua decisione di mantenere l’atto si apre un’ulteriore fase. Si tratta di una sorta di pregiudiziale di sussidiarietà in cui il Consiglio e il Parlamento Europeo (PE), tenendo conto dei pareri motivati dei PN e della Commissione, dovranno esaminare la compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà. Il Consiglio (con una maggioranza del 55%) e il PE (a maggioranza semplice) possono bloccare il procedimento legislativo a fronte di una riscontrata violazione del principio di sussidiarietà.
Laddove l’atto venisse infine adottato i PN (o una singola camera) possono chiedere ai loro governi “in conformità con i loro ordinamenti giuridici interni” di ricorrere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la violazione del principio in questione (Protocollo 2, art. 8).
Il contenuto delle procedure in questione definisce un ruolo consultivo e di natura non vincolante dei PN nei confronti delle istituzioni europee, a cui spetta sempre l’ultima parola in materia di principio di sussidiarietà. In termini di peso decisionale i PN non ricevono alcun trasferimento di potere. La procedura di Allerta Precoce può sortire però un altro effetto, che è quello di politicizzare il processo decisionale UE nella misura in cui lo strumento procedurale in questione non solo avvicina i PN all’attività regolatoria della Commissione, ma costringe anche quest’ultima a tenere costantemente aggiornate le assemblee nazionali sulle proprie proposte legislative. Scopo ultimo della procedura sembra allora contribuire all’implementazione di un maggior dialogo politico tra le istituzioni europee e i PN. Di fatto il c.d. dialogo politico informale rappresenta una prassi che si è andata sviluppando a partire da una decisione del Consiglio Europeo del giugno 2006 che invitava la Commissione non solo a inviare ai PN l’insieme delle proposte di atti legislativi e documenti di consultazione, ma anche a prendere in dovuta considerazione le osservazioni che gli stessi sollevavano anche nel merito dei documenti trasmessi[1]. La procedura di Allerta Precoce deve essere allora concepita come complementare alla più generale prassi del dialogo politico e può essere giudicata efficace nella misura in cui contribuisce a incrementare la prassi stessa. Se l’evidenza empirica dimostra che a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rileva un apprezzabile aumento nella pratica del dialogo politico allora la procedura si può dire efficace. I dati in merito ai documenti COM che a partire dal 2006 sono stai sottoposti a scrutinio dai PN mostrano che nel corso del periodo considerato non vi è stato alcun aumento rilevante e che a partire dall’entrata in vigore del trattato la prassi in questione non abbia osservato alcun incremento. Inoltre, si è ipotizzata una situazione ideale in cui la totalità dei documenti COM fosse sottoposta a scrutinio da parte dei PN e la si è confrontata con la situazione reale e si è notato come quest’ultima costituisse appena il 20% della situazione ideale. E’ apparso allora evidente che nel periodo preso in considerazione non si sia verificato alcun aumento rilevante del dialogo politico e che, in realtà, meno di un terzo dell’attività regolatoria della Commissione passa al vaglio dei soggetti sottoposti a effettuare il controllo di sussidiarietà. Se il contributo al riempimento del vuoto democratico deve passare attraverso un maggior grado di parlamentarizzazione del processo decisionale per mezzo del coinvolgimento dei PN, e se lo scopo ultimo della suddetta parlamentarizzazione è un maggior grado di dialogo politico tra Commissione e PN, allora possiamo sostenere che lo strumento messo in piazza dal Trattato si sia rivelato inefficace.
Questa prima parte dell’analisi mette in evidenza che:
- il grado di parlamentarizzazione raggiunto grazie alle novità di Lisbona è stato alquanto scarso;
- esiste un vincolo all’introduzione di strumenti che incrementano il grado di democraticità del processo decisionale.
Il vincolo alla piena introduzione di strumenti democratici è rappresentato dalla preservazione dello stesso progetto integrativo. Ciò si rileva nella modalità di applicazione del principio di sussidiarietà e negli strumenti di vigilanza sul rispetto dello stesso:
- Vincolo all’applicazione del principio di sussidiarietà – così come definito nel trattato il principio di sussidiarietà opera con attenzione all‘esercizio delle competenze e non anche sulla ripartizione delle competenze tra il livello centrale e quello periferico. Infatti laddove il principio si fosse rivolto anche all’allocazione delle competenze fra i due livelli di governo, allora esso sarebbe potuto diventare un importante strumento per dare rilevanza alle istanze provenienti dai cittadini dei singoli stati membri nella misura in cui si sarebbe potuto arguire che la ripartizione delle competenze si sarebbe dovuta effettuare di maniera compatibile con la sensibilità e le aspettative dei cittadini stessi;
- Vincolo alla vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà – esiste una procedura di cartellino giallo e una di cartellino arancione, ma non una di cartellino rosso che permetta ai PN di bloccare subito l’atto proposto dalla commissione.
In ambo i casi il non approfondimento nell’applicazione e controllo del principio di sussidiarietà si giustificano al fine di preservare il progetto di integrazione europeo. Dall’analisi del caso in questione emerge che l’approfondimento di misure volte ad aumentare il grado di democraticizzazione del processo decisionale dell’UE trova un vincolo nel progetto stesso dell’integrazione europea (=> gli strumenti democratici possono essere implementati nella misura in cui il loro sviluppo non ponga in rischio il progetto di integrazione).
A fronte di queste prime conclusioni cui ci avevano condotto l’analisi delle procedure e l’evidenza empirica del loro impatto sull’attività regolatoria dell’UE abbiamo deciso di realizzare un’indagine qualitativa attraverso le quali poter fornire maggior profondità alla nostra interpretazione del fenomeno in analisi. Ci siamo allora rivolto ad agenti interni alle istituzioni e abbiamo realizzato delle interviste preliminari che avessero ad oggetto le nuove procedure e il rapporto tra la necessità del progetto europeo di integrazione e lo sviluppo di strumenti democratici nel sistema di decisione. I risultati teorici dell’inchiesta hanno in parte riorientato la nostra ricerca allontanandoci dal particolare delle procedure esaminate e focalizzandoci sul ruolo che oggi l’autorità pubblica è chiamata a svolgere nell’economia e dunque su quella che è la funzione regolatoria dell’UE quale attore sopranazionale a livello del continente europeo.
I risultati teorici dell’analisi hanno messo in evidenza:
- Le nuove procedure sul controllo di sussidiarietà si rivelano scarsamente democratizzanti perché l’UE non deve essere concepita come una potenziale autorità sovrana democratica, ma piuttosto come un’autorità di regolazione sopranazionale che assume una forma più complessa di una semplice organizzazione di stati. Obiettivo principale di questa autorità di regolazione è l’implementazione costante degli obiettivi fissati nei trattati (l’azione politica è sancita dai trattati e non democraticamente determinata);
- Malgrado la scarsa democraticità caratterizzante il suo processo decisionale essa trova giustificazione nella necessità di un attore sopranazionale europeo che sappia far fronte alle nuove sfide della globalizzazione economica, la quale pone la necessità di un’azione politica sempre più complessa che sappia dare risposte a questioni che investono dimensioni che fuoriescono dalla giurisdizione del singolo stato nazione;
- L’elevato grado di tecnicismo e complessità dell’azione politica contemporanea richiede una classe dirigenziale dotata delle conoscenze necessarie per la gestione delle nuove questioni economiche e sociali. In questo senso, a fronte della contemporanea società complessa, la capacità decisionale degli esperti ha una grado di efficacia maggiore di quella del popolo. Quest’ultimo non comprendendo le nuove dinamiche dell’economia globale può rivelarsi incapace di tutelare il proprio interesse;
- L’azione di regolazione richiesta dalla società globale deve essere costante, coerente e indipendente da pressioni politiche tipiche dei sistemi di governo democratici. Questi ultimi tendono a degenerare in forme di clientelismo che possono inficiare l’azione regolatoria, di conseguenza un’istituzione isolata come la Commissione Europea si trova al riparo delle pressioni politiche e in grado di perseguire costantemente e coerentemente il mandato regolatorio contenuto nei trattati
Data la funzione regolatoria che l’UE svolge a livello sopranazionale, la deficienza democratica caratterizzante il suo processo decisionale non può essere concepita come una disfunzione del sistema ma piuttosto come una caratteristica strutturale dello stesso.
Si può dunque concludere che esiste una tensione tra l’attuale vocazione dell’economia globale e la democrazia così come l’abbiamo concepita sino ad oggi. La complessità della società contemporanea rende l’individuo incapace di curare i propri interessi di cittadino. In particolar modo la complessità dell’azione politica esercita una pressione sulle situazioni giuridiche soggettive derivanti dallo status di cittadino e tendono a limitare il suo esercizio di voto. Occorre allora interrogarci su cosa sia oggi la democrazia e se il modo in cui l’abbiamo intesa sino ad oggi sia compatibile con la nuova società globale. Dobbiamo infine riflettere se evolvere verso nuove istituzioni di governo compatibili con la corrente struttura economica, o invece pensare a cambiamenti di quest’ultima in via compatibile con la nostra idea storica di democrazia. Capiamo allora che affrontare la questione democratica oggi è qualcosa che va ben oltre meccanismi di ingegneria istituzionale, ma si tratta di una più ampia discussione politica avente ad oggetto il futuro della società dell’uomo.
Giovanni Esposito
Giovanni.Esposito@ulb.ac.be
[1] Il Consiglio europeo prende atto dell’interdipendenza tra il processo legislativo europeo e quelli nazionali. Pertanto accoglie con favore l’impegno della Commissione a mettere direttamente a disposizione dei parlamenti nazionali tutte le nuove proposte e i documenti di consultazione chiedendo loro di esprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il processo di elaborazione delle politiche. La Commissione è invitata a prendere in debita considerazione le osservazioni dei parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali sono incoraggiati a rafforzare la cooperazione nel quadro della Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC) all’atto del monitoraggio della sussidiarietà.(Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Bruxelles, 15-16 giugno 2006, Paragrafo d, punto 37).



